Legge 16 settembre 1960, n. 1014 Art. 2
A decorrere dal 1 luglio 1960 sono trasferite a carico dello Stato le spese per la fornitura dei locali e per ogni inerente servizio attualmente gravante sulle Provincie per quanto riguarda: a) l'accasermamento dei vigili del fuoco; b) gli Uffici di leva; c) gli Archivi di Stato.