Legge 10 settembre 1960, n. 962 Art. 16
Il Governo della Repubblica e' autorizzato a coordinare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le disposizioni della legge 8 marzo 1951, n. 122 , del testo unico 16 maggio 1960, n. 570 , e le loro successive modificazioni, e della presente legge. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.