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Legge 10 settembre 1960, n. 962 · Legge 10 settembre 1960, n. 962 — Modificazioni alla legge 8 marzo 1951, n. 122, contenente norme per la elezione dei Consigli provinciali, e al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali

Legge 10 settembre 1960, n. 962 Art. 14

In KraftAmtlicher Text

Il decreto del Presidente della Repubblica di approvazione delle nuove tabelle delle circoscrizioni dei Collegi da costituire ai sensi dell'articolo 2 della presente legge dovra' essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro sei mesi dalla data di entrata in vigore di essa. Finche' non avra' avuto luogo la pubblicazione di cui al comma precedente, le elezioni per la rinnovazione dei Consigli provinciali si effettueranno sulla base della norma dell' articolo 9 della legge 8 marzo 1951, n. 122 . Qualora il gruppo comprenda, a norma dell'articolo 4, secondo comma, un numero di candidati eccedente quelli dei collegi di cui al comma precedente, non si fa luogo ad alcuna indicazione di collegio per i candidati che, nell'ordine di presentazione, risultano in eccedenza. Le loro generalita' sono riportate, nei manifesti di tutti i collegi, in calce all'elenco dei candidati dei collegi medesimi, con l'indicazione del relativo contrassegno. I candidati suddetti saranno proclamati, secondo lo ordine di presentazione, qualora al gruppo spetti un numero di seggi superiore a quello dei candidati presentati per i singoli collegi. Essi saranno, altresi', chiamati a surrogare i consiglieri provinciali del medesimo gruppo che venissero a mancare, per qualsiasi causa, nel corso del quadriennio, quando non vi siano altri candidati del gruppo designati per i collegi.