Legge 10 settembre 1960, n. 962 Art. 11
L' articolo 25 della legge 8 marzo 1951, n. 122 , e' sostituito dal seguente: "I seggi di consigliere provinciale che rimangono vacanti per cause anteriori o sopravvenienti alla elezione sono attribuiti ai candidati che, nel medesimo gruppo, hanno ottenuto la maggiore cifra individuale dopo gli ultimi eletti".