Legge 17 agosto 1960, n. 907 Art. 3
La somministrazione dei mutui avviene in base a stati di avanzamento delle opere muniti del visto di approvazione dell'Ufficio del genio civile di Ancona. I mutui sono ammortizzabili in trenta annualita' comprensive di capitale ed interesse, al saggio vigente al momento della concessione per i mutui della Cassa depositi e prestiti. L'ammortamento decorre dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello della parziale od integrale somministrazione dei mutui. Gli interessi dovuti sulle somministrazioni effettuate nel periodo che precede la messa in ammortamento dei mutui, sono capitalizzati.