Legge 11 agosto 1960, n. 938 Art. 2
La spesa di lire 450 milioni prevista all' articolo 8 della legge 17 agosto 1957, n. 843 , e' ridotta di lira 300 milioni.
La spesa di lire 450 milioni prevista all' articolo 8 della legge 17 agosto 1957, n. 843 , e' ridotta di lira 300 milioni.