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Legge 9 agosto 1960, n. 868 · Legge 9 agosto 1960, n. 868 — Completamento dei lavori previsti per la circonvallazione ferroviaria di Palermo

Legge 9 agosto 1960, n. 868 Art. 3

In KraftAmtlicher Text

Il Ministero dei lavori pubblici puo' effettuare appalti, per le esigenze dei programmi, assumendo impegni di spesa per somme eccedenti lo stanziamento di ciascun esercizio, purche' tali impegni non superino nel totale lo stanziamento complessivo e i relativi, pagamenti siano ripartiti, negli esercizi finanziari, entro i limiti degli stanziamenti rispettivi.