Legge 4 agosto 1960, n. 918 Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare i seguenti Accordi: a) Convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari nei riguardi dei figli minori, conclusa all'Aja il 24 ottobre 1956; b) Convenzione concernente il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze sugli obblighi alimentari verso i figli minori, conclusa all'Aja il 15 aprile 1958.