Legge 28 luglio 1960, n. 852 Art. 1
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; PROMULGA la seguente legge: Articolo unico. L'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade statali (A.N.A.S.) e' autorizzata a conferire, oltre i posti della qualifica iniziale del ruolo degli agenti stradali (cantonieri) messi a concorso con il decreto ministeriale 5 dicembre 1956, n. 1292 , anche 700 di quelli che risultino disponibili alla data di approvazione della graduatoria, seguendo l'ordine della medesima, e prescindendo dai limiti di cui al secondo comma dell'art. 8 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli, impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 .
Verweist auf
- Legge 28 luglio 1960, n. 852 Art. 8