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Legge 28 luglio 1960, n. 778 · Legge 28 luglio 1960, n. 778 — Modifiche alla legge 14 luglio 1957, n. 594, sul collocamento obbligatorio dei centralinisti ciechi

Legge 28 luglio 1960, n. 778 Art. 5

In KraftAmtlicher Text

I privi della vista che alla data di entrata in vigore della presente legge siano occupati in qualita' di centralinisti telefonici presso le pubbliche Amministrazioni, gli Enti pubblici o le Aziende statali e presso privati datori di lavoro sono computati agli effetti dell' art. 1 della legge 14 luglio 1957, n. 594 , nel testo modificato dal precedente art. 1, e fruiscono dei benefici previsti dalla medesima. Detti operatori vengono inscritti d'ufficio nell'Albo nazionale professionale dei centralinisti telefonici ciechi senza l'obbligo di sostenere la prova teorico-pratica di cui all' art. 2 della legge 14 luglio 1957, n. 594 .