Legge 28 luglio 1960, n. 777 · Legge 28 luglio 1960, n. 777 — Modifiche di servizi di cancelleria
Legge 28 luglio 1960, n. 777 Art. 7
Al primo comma dell'art. 10 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 486 , dopo le parole "distretto di Corte di appello", sono aggiunte le seguenti: "e, per la sede di Roma, anche fra i cancellieri e segretari della Corte di cassazione e i cancellieri del Tribunale superiore delle acque pubbliche".