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Legge 21 luglio 1960, n. 739 · Legge 21 luglio 1960, n. 739 — Provvidenze per le zone agrarie danneggiate da calamita' naturali e provvidenze per le imprese industriali

Legge 21 luglio 1960, n. 739 Art. 8

In KraftAmtlicher Text

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste puo' assumere a suo totale carico le spese, comprese quelle di studio e di progettazione, occorrenti per il ripristino delle opere pubbliche di bonifica danneggiate o distrutte dagli eventi di cui all'art. 1 ovvero per la sistemazione idraulico-forestale ed agraria nei territori montani danneggiati. Possono anche essere eseguiti lavori diretti alla migliore efficienza delle opere da ripristinare. Le stesse disposizioni si applicano per il ripristino delle strade interpoderali, degli acquedotti, degli elettrodotti e delle reti idrauliche ed impianti irrigui a servizio di piu' predii anche se non ricadenti in comprensori di bonifica. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 18 NOVEMBRE 1966, N. 976, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 23 DICEMBRE 1966, N. 1142)) .