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Legge 21 luglio 1960, n. 739 · Legge 21 luglio 1960, n. 739 — Provvidenze per le zone agrarie danneggiate da calamita' naturali e provvidenze per le imprese industriali

Legge 21 luglio 1960, n. 739 Art. 6

In KraftAmtlicher Text

I prestiti di cui all'articolo precedente sono concessi al tasso del 3 per cento a scalare, e con ammortamento in cinque anni a rata costante: il tasso e' ridotto all'1,50 per cento per i prestiti concessi ai coltivatori diretti, ai mezzadri, coloni e compartecipanti, singoli o associati. Tali misure sono comprensive di ogni provvigione e compenso accessorio. I prestiti sono deliberati dagli Istituti e dagli Enti autorizzati, previo parere del capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura o dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste silla gravita' dei danni riportati dell'azienda sull'ammontare del credito occorrente.