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Legge 21 luglio 1960, n. 739 · Legge 21 luglio 1960, n. 739 — Provvidenze per le zone agrarie danneggiate da calamita' naturali e provvidenze per le imprese industriali

Legge 21 luglio 1960, n. 739 Art. 3

TITOLO I CAPITOLO I

In KraftAmtlicher Text

Nella determinazione delle spese per provvedere alla sistemazione dei terreni danneggiati ed agli altri lavori occorrenti per il ripristino della efficienza, dell'azienda sara' computato il lavoro prestato dai componenti della famiglia coltivatrice. Gli affittuari, i mezzadri, i coloni, i compartecipanti, i concessionari, i salariati fissi od occasionali sono preferiti nell'impiego per la esecuzione dei lavori aziendali di ricostruzione fondiaria ed agraria.