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Legge 21 luglio 1960, n. 739 · Legge 21 luglio 1960, n. 739 — Provvidenze per le zone agrarie danneggiate da calamita' naturali e provvidenze per le imprese industriali

Legge 21 luglio 1960, n. 739 Art. 10

In KraftAmtlicher Text

((La Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere alle province ed ai comuni che concedono, in applicazione delle norme della presente legge, lo sgravio delle sovrimposte sui terreni e delle addizionali sul reddito agrario, mutui, per i relativi importi, ammortizzabili in un periodo non inferiore agli anni trenta. Nella concessione di tali mutui i comuni e le province suddetti saranno preferiti agli altri enti che avessero presentato istanza anche in precedente data per l'ottenimento di prestiti. Valgono per tali mutui le disposizioni di cui al regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, e successive modificazioni, in quanto applicabili. L'onere per l'ammortamento e per le garanzie dei mutui anzidetti e' assunto dallo Stato)) .