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Legge 16 luglio 1960, n. 727 · Legge 16 luglio 1960, n. 727 — Norme interpretative della legge 13 marzo 1958, n. 165, sull'ordinamento delle carriere e trattamento economico del personale insegnante e direttivo degli Istituti di istruzione elementare, secondaria e artistica

Legge 16 luglio 1960, n. 727 Art. 8

In KraftAmtlicher Text

Al personale di cui alle tabelle F e G della legge 13 marzo 1958, n. 165 , comandato o comunque chiamato a prestare servizio nella pubblica Amministrazione, che non comporti l'effettivo esercizio della funzione, e' data facolta' di optare fra le indennita' di cui alle citate tabelle e quella di lavoro straordinario da corrispondersi dall'Amministrazione presso la quale il personale medesimo e' chiamato a prestare servizio. ((1))

--------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 8 agosto 1972, n. 483 ha disposto (con l'art. 2, comma 2) che "Sono abrogati, limitatamente agli insegnanti elementari assegnati a compiti di segreteria presso gli ispettorati e le direzioni didattiche: (...)l' articolo 8 della legge 16 luglio 1960, n. 727 ."