Legge 26 giugno 1960, n. 618 Art. 5
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio eventualmente occorrenti per l'applicazione della presente legge.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio eventualmente occorrenti per l'applicazione della presente legge.