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Legge 18 giugno 1960, n. 606 · Legge 18 giugno 1960, n. 606 — Estensione delle disposizioni contenute negli articoli 21 e 22 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20, al personale di cui alla legge 24 maggio 1951, n. 392

Legge 18 giugno 1960, n. 606 Art. 1

In KraftAmtlicher Text

Le disposizioni contenute negli articoli 21 e 22 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20 , si applicano anche ai magistrati dell'Ordine giudiziario, del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della Giustizia militare, agli avvocati e procuratori dello Stato e alle loro vedove e orfani. La disposizione del comma precedente ha effetto dal 1 luglio 1956 limitatamente all'applicazione dell'art. 21 del decreto indicato nel comma stesso.