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Legge 11 giugno 1960, n. 602 · Legge 11 giugno 1960, n. 602 — Proroga dei limiti di eta' per i professori delle Accademie di belle arti e dei Conservatori di musica perseguitati per ragioni politiche o razziali ed estensione ai professori universitari esclusi dai concorsi per ragioni politiche o razziali dei benefici previsti dalla legge 19 maggio 1950, n. 355

Legge 11 giugno 1960, n. 602 Art. 2

In KraftAmtlicher Text

La disposizione di cui all'articolo precedente si applica anche agli insegnanti che trovandosi nelle condizioni previste dal suddetto art. 1 siano stati collocati a riposo per aver raggiunto il 70° anno di eta' prima dell'entrata in vigore della presente legge. Nel caso in cui la cattedra del perseguitato politico o razziale collocato a riposo sia stata gia' occupata da, altro titolare, il docente restituito all'insegnamento sara' collocato in soprannumero.