Legge 30 maggio 1960, n. 539 Art. 1
Le disposizioni della legge 26 dicembre 1958, n. 1119 , con la modificazione recata dalla legge 22 ottobre 1959, n. 938 , si applicano anche per l'ammasso volontario dell'olio di oliva di pressione della campagna 1959-60. Il limite di spesa complessivo, previsto dall'art. 2 della citata legge 26 dicembre 1958, n. 1119 , e' elevato a lire 700 milioni.