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Legge 19 maggio 1960, n. 518 · Legge 19 maggio 1960, n. 518 — Autorizzazione del rimborso al Fondo massa del Corpo della guardia di finanza, in unica soluzione, del residuo credito derivante dalle anticipazioni concesse dal Fondo stesso allo Stato, ai sensi delle leggi 22 giugno 1913, n. 644 e 2 aprile 1922, n. 388, e del regio decreto 11 marzo 1923, n. 749

Legge 19 maggio 1960, n. 518 Art. 2

In KraftAmtlicher Text

L'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 1.623.000, in cifra tonda, alla data del 1 luglio 1959, sara' fronteggiato con una corrispondente quota delle disponibilita' nette recate dal provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1958-59. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.