Legge 3 marzo 1960, n. 185 Art. 4
Nel primo comma dell'art. 5 della legge 27 maggio 1959, n. 324 , la locuzione: "indicati nel primo comma del precedente art. 2" e' sostituita, con effetto dal 1 febbraio 1959, dalla seguente: "indicati nel precedente art. 2".