Legge 26 febbraio 1960, n. 211 Art. 2
L'atto da stipularsi per la gratuita cessione di cui all'articolo precedente, verra' approvato con decreto interministeriale e sara' esente da qualsiasi imposta, tassa e spesa.
L'atto da stipularsi per la gratuita cessione di cui all'articolo precedente, verra' approvato con decreto interministeriale e sara' esente da qualsiasi imposta, tassa e spesa.