Legge 23 febbraio 1960, n. 92 Art. 1
Ferme restando le vigenti disposizioni concernenti il riconoscimento del diritto a pensione di guerra ai sensi della legge 10 agosto 1950, n. 648 , la qualifica di orfano di guerra, per ogni altro effetto, e' riconosciuta a coloro che abbiano perduto la madre per fatto di guerra.