Legge 4 febbraio 1960, n. 42 Art. 3
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio dipendenti dalla applicazione della presente legge.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio dipendenti dalla applicazione della presente legge.