Legge 25 gennaio 1960, n. 4 Art. 14
All'onere di lire 480 milioni derivante dall'applicazione del precedente art. 13 per l'esercizio finanziario 1959-60 fara' fronte l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1959, n. 675 , che modifica alcune voci delle tariffe postali e telegrafiche. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.