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Legge 25 gennaio 1960, n. 4 · Legge 25 gennaio 1960, n. 4 — Modificazioni ed aggiunte alle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, in materia di trattamento di quiescenza al personale degli uffici locali postali e telegrafici, ai titolari di agenzia, ai ricevitori e portalettere

Legge 25 gennaio 1960, n. 4 Art. 12

In KraftAmtlicher Text

Il personale iscritto al Fondo di cui all' art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656 , che alla data di entrata in vigore della presente legge abbia superato il 65° anno di eta' o che lo raggiungera' entro un quinquennio da tale data, senza aver compiuto 40 anni di servizio, computando i servizi utili e quelli riscattabili, puo' essere trattenuto in servizio lino al compimento del periodo anzidetto e comunque per non oltre un quinquennio dalla data sopraindicata e sempreche' non superi i 70 anni di eta'. Al personale collocato a riposo per raggiunti limiti di eta' dalla data di entrata in vigore della legge 27 febbraio 1958, n. 120 , fino alla data di entrata in vigore della presente legge, senza aver compiuto i 40 anni di servizio, tenuto conto dei servizi utili e di quelli riscattabili, il trattamento di quiescenza e' riliquidato computando un aumento di anzianita' pari al periodo per il quale il personale stesso sarebbe stato trattenuto in servizio qualora fosse stato ad esso applicabile il disposto del precedente comma.