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Legge 25 gennaio 1960, n. 4 · Legge 25 gennaio 1960, n. 4 — Modificazioni ed aggiunte alle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, in materia di trattamento di quiescenza al personale degli uffici locali postali e telegrafici, ai titolari di agenzia, ai ricevitori e portalettere

Legge 25 gennaio 1960, n. 4 Art. 10

In KraftAmtlicher Text

Il personale in servizio, che, avvalendosi della facolta' prevista dal primo comma dell'art. 119 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656 , abbia optato per la continuazione della iscrizione alle assicurazioni sociali obbligatorie gestite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, puo' chiedere, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'iscrizione al Fondo di cui all'art. 77 del decreto sopracitato. in tal caso, l'iscrizione al Fondo suddetto ha effetto dalla stessa data di entrata in vigore della presente legge. I servizi indicati nel primo comma del precedente art. 2 prestati dal personale suddetto anteriormente alla data di iscrizione al Fondo, sono riscattabili con le norme contenute nella presente legge.