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Legge 3 gennaio 1960, n. 5 · Legge 3 gennaio 1960, n. 5 — Riduzione del limite di eta' pensionabile per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere

Legge 3 gennaio 1960, n. 5 Art. 11

In KraftAmtlicher Text

Ferme restando le attribuzioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, per la Gestione speciale e' costituito un Comitato di vigilanza del quale fanno parte: a) il presidente dell'Istituto che lo presiede; b) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale; c) un rappresentante del Ministero del tesoro; d) un rappresentante del Ministero dell'industria e del commercio; e) due rappresentanti dei datori di lavoro; f) tre rappresentanti dei lavoratori della categoria. Il presidente dell'Istituto ha facolta' di farsi sostituire da un suo rappresentante. I membri di cui alle lettere b), c), d), e) ed f), sono nominati per un quadriennio, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, su designazione, limitatamente ai membri di cui alle lettere e) ed f), delle rispettive organizzazioni sindacali di categoria a base nazionale. Il direttore generale dell'Istituto partecipa alle sedute con voto consultivo.