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Legge 30 dicembre 1959, n. 1216 · Legge 30 dicembre 1959, n. 1216 — Proroga del termine stabilito per i versamenti al Fondo per l'indennita' agli impiegati e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e capitalizzazione

Legge 30 dicembre 1959, n. 1216 Art. 2

In KraftAmtlicher Text

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal 1 gennaio 1960.