Legge 7 dicembre 1959, n. 1083 Art. 8
Alle ispettrici e alle assistenti di polizia non sono applicabili le disposizioni degli articoli 56 e 58 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 .
Alle ispettrici e alle assistenti di polizia non sono applicabili le disposizioni degli articoli 56 e 58 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 .