Legge 19 ottobre 1959, n. 928 Art. 3
Le disposizioni di cui all'art. 2 della presente legge si applicano sulla attuale dotazione organica complessiva delle qualifiche di direttore di sezione e di direttore di divisione e qualifiche equiparate nei ruoli in cui non e' prevista la qualifica di ispettore generale o equiparata, ai fini della promozione a direttore di divisione o equiparato.