Legge 18 ottobre 1959, n. 945 Art. 2
Per la identificazione personale i funzionari e gli agenti di cui all'articolo precedente devono essere muniti di una speciale tessera con fotografia rilasciata dal Ministro delegante.
Per la identificazione personale i funzionari e gli agenti di cui all'articolo precedente devono essere muniti di una speciale tessera con fotografia rilasciata dal Ministro delegante.