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Legge 30 luglio 1959, n. 700 · Legge 30 luglio 1959, n. 700 — Istituzione del nuovo organico del personale di economato dei convitti nazionali e degli educandati femminili dello Stato

Legge 30 luglio 1959, n. 700 Art. 5

In KraftAmtlicher Text

Alla maggiore spesa derivante dall'attuazione dello articolo 1 si provvede con la corrispondente economia, conseguente alla soppressione dei posti di organico di cui all'articolo 4. TABELLA Coeffi- ciente Posti 402 - Ragionieri economi principali.................... N. 8 325 - Primi ragionieri economi......................... " 17 271 - Ragionieri economi............................... " 23 229 - Ragionieri economi aggiunti...................... " 27 202 - Vice ragionieri economi.......................... " 27 ----- N. 75