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Legge 30 luglio 1959, n. 700 · Legge 30 luglio 1959, n. 700 — Istituzione del nuovo organico del personale di economato dei convitti nazionali e degli educandati femminili dello Stato

Legge 30 luglio 1959, n. 700 Art. 3

In KraftAmtlicher Text

Il personale dei soppressi ruoli e' inquadrato, all'atto della entrata in vigore della presente legge, nel ruolo organico unico di cui al precedente articolo 1, nella qualifica indicata nell'annessa tabella, corrispondente a quella rivestita nel ruolo di provenienza, conservando, nel nuovo ruolo e nella qualifica predetti, la relative anzianita', maturata nei soppressi ruoli, ai fini della successiva progressione di carriera e delle attribuzioni degli aumenti periodici di stipendio.