Legge 30 luglio 1959, n. 699 Art. 3
Per i giovani che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano stati arruolati con le facilitazioni previste dal decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 572 , e dalla legge 25 febbraio 1956, n. 121 , la ferma contratta e' commutata, a seconda dei casi, in quelle di anni cinque o quattro previste dal precedente articolo 1, con le decorrenze indicate nel precedente articolo 2.