Legge 30 luglio 1959, n. 616 Art. 1
All'Istituto nazionale per lo studio della congiuntura (Isco), riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica in data 30 giugno 1958, n. 818 , e che ha la finalita' di svolgere ricerche e studi nel campo congiunturale, e' attribuita la personalita' giuridica di diritto pubblico. L'Istituto e' posto sotto la vigilanza del Ministero del bilancio.