Legge 30 luglio 1959, n. 614 Art. 1
Il Ministro per l'agricoltura e le foreste e' autorizzato a prorogare fino a quattro mesi la durata dei contributi nel pagamento degli interessi sui prestiti contratti dalle cantine sociali e dagli enti gestori degli ammassi volontari di uve e mosti di produzione 1958, per la corresponsione di acconti ai conferenti, concessi a norma dell' articolo 1 della legge 24 novembre 1958, n. 1071 , limitatamente alla parte dei prestiti stessi riferibile alla quantita' di prodotto ammassato impiegata nella produzione del vino rimasto invenduto alla data del 31 ottobre 1959.