Legge 30 luglio 1959, n. 539 Art. 3
L'ammontare del fondo di dotazione delle Ferrovie dello Stato, di cui all' art. 17 della legge 7 luglio 1907, n. 429 , rimane stabilito, per l'esercizio finanziario 1959-60, in lire 35.500.000.000.
Verweist auf
- Legge 30 luglio 1959, n. 539 Art. 17