Legge 24 luglio 1959, n. 693 Art. 3
Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata la spesa di cinque milioni in ragione d'anno, a partire dal secondo semestre dell'esercizio finanziario 1958-59 e fino al 31 dicembre 1961.
Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata la spesa di cinque milioni in ragione d'anno, a partire dal secondo semestre dell'esercizio finanziario 1958-59 e fino al 31 dicembre 1961.