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Legge 24 luglio 1959, n. 592 · Legge 24 luglio 1959, n. 592 — Istituzione di una scuola nazionale di Stato per la meccanica agraria

Legge 24 luglio 1959, n. 592 Art. 12

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Al personale di ruolo si applicano le disposizioni vigenti per il personale degli istituiti tecnici governativi. Per la nomina del personale incaricato e supplente il Consiglio di amministrazione provvede direttamente, in conformita' delle concrete necessita' delle specializzazioni dell'istituto e delle particolari esigenze della istruzione professionale. In relazione, sia alle specifiche esigenze dell'addestramento pratico, sia al funzionamento dell'azienda agraria, il Consiglio di amministrazione puo' assumere, in servizio temporaneo, esperti nel campo della produzione e del lavoro.