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Legge 21 luglio 1959, n. 536 · Legge 21 luglio 1959, n. 536 — Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1959 al 30 giugno 1960

Legge 21 luglio 1959, n. 536 Art. 2

In KraftAmtlicher Text

Sono autorizzati: a) l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi i vigore delle entrate del Fondo per il culto, riguardanti l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1959 al 30 giugno 1960, in conformita' dello stato di previsione annesso alla presente legge; b) il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Fondo predetto relative all'esercizio finanziario dal 1 luglio 1959 al 30 giugno 1960, in conformita' dello stato di previsione annesso alla presente legge. Per gli effetti di cui all' art. 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato, sono considerate "Spese obbligatorie e d'ordine" del bilancio del Fondo per il colto, quelle descritte nell'elenco n. 1 annesso all'appendice n. 1 della presente legge.