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Legge 19 luglio 1959, n. 588 · Legge 19 luglio 1959, n. 588 — Agevolazioni per il servizio dei "piccoli prestiti E.N.P.A.S."

Legge 19 luglio 1959, n. 588 Art. 4

In KraftAmtlicher Text

Il versamento all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali delle quote di recupero dei prestiti previsti dall'articolo 3 della presente legge e' effettuato a cura degli uffici centrali e di quelli periferici dell'Amministrazione dello Stato, ciascuno per il personale amministrato, entro il giorno 10 di ogni mese, a partire dal secondo mese successivo a quello della concessione del prestito.