Legge 19 luglio 1959, n. 537 Art. 6
Per l'esercizio finanziario 1959-60, il numero globale dei capi di 1ª, 2ª e 3ª classe e dei secondi capi della Marina militare e' stabilito, a norma dell' art. 1 della legge 3 maggio 1956, n. 516 , in 6.936 unita'.