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Legge 19 luglio 1959, n. 537 · Legge 19 luglio 1959, n. 537 — Stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1959 al 30 giugno 1960

Legge 19 luglio 1959, n. 537 Art. 3

In KraftAmtlicher Text

Per l'esercizio finanziario 1959-60 sono autorizzate le seguenti spese: lire 100.000.000 per oneri relativi al personale addetto alla bonifica dei depositi di munizioni e del territorio nazionale da ordigni esplosivi; lire 45.000.000 per la gestione del naviglio requisito o noleggiato, iscritto e non iscritto nel quadro del naviglio da guerra dello Stato; lire 1.000.000 per l'applicazione delle convenzioni dei cippi di frontiera e la delimitazione dei nuovi confini; lire 290.000.000 per la bonifica dei depositi di munizioni e del territorio nazionale da ordigni esplosivi e per concorso nella spesa sostenuta da coloro che hanno provveduto in proprio alla bonifica di terreni di loro proprieta' e avuti in concessione e per la propaganda per la prevenzione dei danni derivanti dalla deflagrazione degli ordigni di guerra; lire 50.000.000 per il rimborso agli aventi diritto ai termini dell' art. 20 della legge 17 luglio 1954, n. 522 , modificata dalla legge 25 luglio 1956, n. 859 , delle spese sostenute per gli apprestamenti difensivi sulle navi di cui al primo comma dell'art. 25 del regio decreto-legge 19 settembre 1935, n. 1836 , convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 147 ; lire 20.000.000 per l'assistenza sanitaria ai prigionieri e tubercolotici di guerra ed ai partigiani; lire 18.600.000.000 per oneri relativi ai servizi tecnici di infrastrutture (campi di aviazione: basi navali; depositi di munizioni e carburanti; oleodotti; aiuto radio alla navigazione aerea; rete radar; sedi di comandi;impianti di telecomunicazioni ed altre opere di infrastrutture; lavori e servizi relativi), nonche' per spese e concorsi in spese inerenti ad analoghi lavori d'infrastrutture connessi con l'applicazione degli accordi in data 4 aprile 1949, approvati con legge 1 agosto 1949, n. 465 ; lire 29.120.000.000 per il potenziamento dei servizi tecnici dell'Esercito e della D. A. T., della Marina e dell'Aeronautica; per le nuove armi e relative spese per infrastrutture demaniali, redioelettriche e di bordo, per eriale speciale e vario e per corsi di addestramento del personale; per spese inerenti a studi ed esperienze; lire 6.375.000.000 per il potenziamento dei servizi logistici dell'Esercito e dell'Aeronautica; lire 50.000 per premi ed indennizzi per il recupero di cose mobili di proprieta' dell'Amministrazione dell'Esercito ai termini del decreto legislativo luogotenenziale 1 febbraio 1945, n. 32 ; lire 2.950.000.000 per la costruzione, sistemazione ed impianti relativi ai campi di aviazione aperti al traffico aereo civile ed agli uffici di controllo statale, nonche' per l'acquisto di attrezzature mobili.