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Legge 14 luglio 1959, n. 741 · Legge 14 luglio 1959, n. 741 — Norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori

Legge 14 luglio 1959, n. 741 Art. 3

In KraftAmtlicher Text

Gli accordi economici ed i contratti collettivi, ai quali il Governo deve uniformarsi nella emanazione delle norme predette, sono quelli preventivamente depositati, a cura di una delle associazioni stipulanti, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale che ne accerta l'autenticita'. L'accordo o il contratto depositati debbono essere pubblicati in apposito bollettino. Le norme previste dall'articolo 1 non possono essere emanate prima che sia trascorso un mese da tale pubblicazione.