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Legge 10 luglio 1959, n. 459 · Legge 10 luglio 1959, n. 459 — Delegazione al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia e di indulto

Legge 10 luglio 1959, n. 459 Art. 6Amnistia per taluni reati contravvenzionali di omissione e condizione per la concessione

In KraftAmtlicher Text

Il Presidente della Repubblica e' delegato a concedere amnistia per i reati previsti nell' articolo 27, terzo comma, della legge 29 aprile 1949, n. 264 ; nell' art. 2626 del Codice civile e per gli altri reati contravvenzionali di omissione previsti da leggi penali e da leggi fiscali, a condizione che la denunzia, il deposito o la dichiarazione omessi vengano effettuati o vengano attuate le eventuali ottemperanze sostitutive, nel termine di 120 giorni dalla data del decreto del Presidente della Repubblica, sempreche' il termine stabilito per la denunzia, il deposito o la dichiarazione sia anteriore alla data di cui all'articolo 15.