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Legge 10 luglio 1959, n. 459 · Legge 10 luglio 1959, n. 459 — Delegazione al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia e di indulto

Legge 10 luglio 1959, n. 459 Art. 4Amnistia per reati in materia di imposte dirette e di tasse e imposte indirette sugli affari

In KraftAmtlicher Text

Il Presidente della Repubblica e' delegato a concedere amnistia: 1) per i reati punibili soltanto con la pena della multa o dell'ammenda, preveduti dalle leggi in materia di imposte dirette, ordinarie e straordinarie, e sulla nominativita' obbligatoria dei titoli azionari; 2) per i reati punibili soltanto con la pena della multa o dell'ammenda preveduti dalle leggi in materia di tasse ed imposte indirette sugli affari.