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Legge 10 luglio 1959, n. 459 · Legge 10 luglio 1959, n. 459 — Delegazione al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia e di indulto

Legge 10 luglio 1959, n. 459 Art. 14Rinuncia all'amnistia

In KraftAmtlicher Text

Il Presidente della Repubblica e' delegato a stabilire che l'amnistia non si applica qualora l'imputato, prima che sia pronunciata sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato per amnistia, faccia espressa dichiarazione di non volerne usufruire. In tal caso, ove segua condanna, l'amnistia non e' piu' applicabile.