Legge 10 luglio 1959, n. 459 Art. 12Obbligo di presentazione
Il Presidente della Repubblica e' delegato a stabilire che i benefici dell'amnistia e dell'indulto preveduti dagli articoli 1 e 2 della presente legge non si applicano nei confronti di coloro, che si siano volontariamente sottratti all'esecuzione di un mandato o ordine di cattura ovvero di carcerazione, qualora non si presentino al giudice entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica.